PREFAZIONE
L'istituzione della Scuola Civica di Musica di Sinnai, intitolata a "Giuseppe Verdi", risale all'anno 1998 ad iniziativa dei Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro e Maracalagonis, come documentato dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. 15 del 25 marzo, n. 23 del 2 aprile e n. 24 del 30 marzo dello stesso anno.
Il suo avvio fu reso possibile dalla disponibilità dell'Associazione Musicale - Banda Comunale "G.Verdi" che contribuì con la propria organizzazione e con le proprie risorse umane e strumentali alla realizzazione dell'iniziativa e dal 1999 ne cura l'organizzazione in affidamento dal Comune di Sinnai.
Nasceva per rispondere alla pressante esigenza di istruzione musicale manifestata dai cittadini e dalle loro spontanee organizzazioni musicali, prevalentemente a carattere bandistico, da sempre presenti nel panorama locale, anche per cogliere le nuove opportunità derivanti dall'entrata in vigore della L.R. 15 ottobre 1997 n. 28.
Dalla sua istituzione e fino ad oggi, anche a seguito della partecipazione del Comune di Dolianova avvenuta nel 2007, la Scuola Civica di Musica "Giuseppe Verdi" è progressivamente cresciuta diventando un solido ed insostituibile punto di riferimento per la formazione musicale e per la promozione culturale del territorio, come dimostrato dalla crescente capacità di attrarre nuovi allievi provenienti non solo dai comuni aderenti ma anche dell'intero ambito dell'area vasta cagliaritana e dall'importanza delle manifestazioni culturali promosse o partecipate. Questo risultato si è concretizzato grazie all'alto livello del servizio offerto e ad una "vision" ispirata e densa della passione e dell'amore per la musica di quanti operano per o nella Scuola, dagli allievi ai docenti ed ai responsabili delle Amministrazioni Comunali coinvolte.
Oggi la Scuola Civica di Musica "Giuseppe Verdi" di Sinnai rappresenta una realtà di eccellenza nel campo dell'istruzione musicale nel panorama regionale, in grado di far conseguire ai suoi allievi affermazioni e riconoscimenti in vari concorsi e rassegne musicali di valenza nazionale ed internazionale.
Alla luce dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento e della specifica realtà culturale locale, di cui la Scuola Civica di Musica "Giuseppe Verdi" rappresenta una risorsa strategica in crescita, si rende necessario ridefinire obiettivi e principi di gestione della struttura attraverso la stesura del presente Statuto e del relativo Regolamento Generale.
TITOLO I - CONFIGURAZIONE GIURIDICA - FINALITÀ - PARTECIPAZIONE E MEZZI
Art.1) - Configurazione giuridica
- La Scuola Civica Musicale, intitolata a "Giuseppe Verdi", è una struttura culturale permanente di istruzione musicale, senza finalità di lucro, aperta alla partecipazione e al servizio della comunità dei Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro, Maracalagonis e Dolianova, ai comuni che vorranno successivamente aderire e ad eventuali collaborazioni interistituzionali con Istituzioni scolastiche pubbliche.
- Per volontà delle Amministrazioni aderenti, l'istruzione musicale, come scaturente dalle attività prevalenti e collaterali della Scuola Civica di Musica, è qualificata servizio pubblico locale privo di rilevanza economica secondo la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
- La Scuola ha sede nel Comune di Sinnai, che provvede a fornire locali idonei per lo svolgimento delle attività da essa promosse.
Art.2) - Partecipazione
- Il Comune di Sinnai, quale promotore e fondatore, è deputato a svolgere le funzioni di Comune Capofila ed Ente Titolare.
- I Comuni interessati alla gestione associata del predetto servizio pubblico locale possono aderire stipulando apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
- La convenzione tra i Comuni stabilisce, oltre le finalità previste dal presente Statuto, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.
Art.3) - Finalità
- La Scuola ha lo scopo di diffondere, nelle Comunità locali, l'istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e per il rafforzamento delle esperienze condotte dalle Associazioni operanti nel territorio. In particolare la Scuola avrà lo scopo di:
- diffondere, integrando l'offerta formativa delle altre Istituzioni scolastiche presenti nel territorio, la cultura musicale;
- offrire un insegnamento musicale idoneo al conseguimento di una preparazione modulata su diversi livelli, utile all'inserimento nei gruppi musicali e corali operanti nel territorio o che dovessero formarsi, e capace altresì di favorire la prosecuzione degli studi, nei livelli superiori, anche presso i Conservatori musicali o Istituti parificati;
- prevenire e contrastare situazioni di disagio ed emarginazione e di favorire processi di integrazione;
- offrire ai propri allievi e al corpo docente la partecipazione a corsi di aggiornamento, a concorsi di esecuzione e/o scambi culturali in Italia e all'Estero;
- rafforzare e qualificare ulteriormente i gruppi musicali e corali espressi dalle Associazioni locali;
- promuovere ed organizzare manifestazioni musicali, spettacoli, convegni, seminari e stages formativi.
- La scuola si propone l'obiettivo di offrire un servizio stabile, programmato sulla base della domanda di istruzione musicale proveniente particolarmente dal mondo giovanile e dall'associazionismo culturale, idoneo a garantire percorsi formativi sistematici e qualificati con il metodo del rigore didattico.
- I servizi della Scuola sono prioritariamente rivolti alle persone residenti nei Comuni associati ed agli alunni delle scuole pubbliche aderenti ad iniziative di collaborazione interistituzionale. La scuola opera nell'ambito degli indirizzi programmatici definiti dagli organi istituzionali di detti Enti.
Art.4) - Ammissione alla Scuola
- Le modalità di ammissione e di dimissione degli allievi, nonché le modalità di funzionamento dei servizi scolastici sono stabilite nel regolamento generale della Scuola approvato dagli organi istituzionali dei Comuni associati.
Art.5) - Mezzi finanziari e patrimoniali
- La Scuola viene dotata di mezzi e personale idonei per il proprio funzionamento, nonché di arredi e strumenti didattici e musicali, destinandovi le seguenti risorse:
- i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna ai Comuni ai sensi della L.R. 15.10.1997 n. 28;
- le quote di partecipazione dei Comuni associati, anche nella forma di contributo alle famiglie sulle spese sostenute per l'accesso ai corsi e per la frequenza;
- eventuali altri contributi e partecipazioni di Enti pubblici o privati, a sostegno dell'attività della Scuola o per servizi resi dalla stessa;
- le quote di iscrizione e di frequenza versate dagli allievi.
- Il Comune di Sinnai è proprietario del patrimonio messo a disposizione della Scuola, consistente in tutti i beni mobili inventariabili che sono ed entreranno a far parte della dotazione strumentale della medesima.
- Il Regolamento Generale della Scuola può prevedere, limitatamente a brevi periodi di tempo e disciplinandola adeguatamente, la concessione in comodato d'uso di strumenti musicali o altro materiale alle Associazioni che li richiedessero per lo svolgimento di iniziative di particolare valore sociale e culturale.
TITOLO II - ORGANI DELLA SCUOLA E LORO FUNZIONAMENTO
Art. 6) - Organizzazione e gestione della Scuola
- Il Comune di Sinnai esercita le funzioni ed i compiti che ad esso spettano in forza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali e della convenzione fra gli enti associati, detiene la responsabilità di controllo gestionale, amministrativo e patrimoniale in relazione ai beni posseduti o affidati alla Scuola Civica di Musica.
- Per l'esercizio delle competenze di cui al comma precedente il Comune di Sinnai individua e nomina il Responsabile della Scuola Civica di Musica nei rapporti con l'Amministrazione Regionale.
- Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, la Scuola è gestita ed organizzata nella forma indiretta secondo la vigente normativa regionale afferente i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, sulla base di apposita convenzione o contratto di servizio, con la partecipazione di Istituzioni pubbliche o private o di Associazioni, non aventi scopo di lucro, operanti con esperienza pluriennale nel settore della formazione musicale.
- Il Contratto di Servizio o la Convenzione di cui al precedente comma 3, specifica, tra l'altro, gli indirizzi e le modalità di controllo spettanti al Comune Capofila, la durata dell'affidamento, i livelli qualitativi d'erogazione e di professionalità del corpo docente, del direttore artistico e dei collaboratori amministrativi. In particolare il contratto di servizio o la convenzione dispone gli obblighi di servizio del soggetto gestore tra i quali:
- l'attività di programmazione annuale dell'attività della Scuola garantendo l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- la cura e la responsabilità delle procedure tecnico-amministrative necessarie allo svolgimento delle attività della Scuola;
- il regolare funzionamento degli organi della Scuola;
- la redazione della relazione annuale sul rendiconto consuntivo della gestione da trasmettere agli organi istituzionali dei Comuni associati;
- la collaborazione alla redazione degli indirizzi di programmazione didattica, cui deve attenersi l'attività dei docenti, sulla base di una documentata proposta del Direttore della Scuola;
- la programmazione e la gestione delle iniziative culturali e dei saggi musicali, sulla base di una proposta del Direttore della Scuola;
- la riscossione delle quote di frequenza e di iscrizione degli allievi secondo le tariffe definite annualmente dalle Amministrazioni Comunali;
- la redazione e la pubblicazione dei bandi di selezione per la nomina dei docenti-collaboratori nei casi di apertura di nuovi corsi o per eventuali cessazioni di rapporti di collaborazione;
- l'adozione della carta dei servizi, sulla base del regolamento generale approvato dagli organi istituzionali dei Comuni associati.
Art.7) - Organi della Scuola
- Ferme restando le prerogative ed i compiti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e Regolamenti Comunali spettanti al Comune di Sinnai quale titolare della funzione e del servizio, nonché dei compiti gestionali ed organizzativi del soggetto gestore di cui al precedente art. 6, sono organi della Scuola:
- Il Direttore Artistico;
- Il Consiglio Scolastico;
- Il Collegio dei Decenti - Collaboratori;
- L'Assemblea dei Genitori e degli Allievi.
- I predetti organi operano e si riuniscono nei locali sede della Scuola.
- Le funzioni espletate dai vari componenti del del Consiglio Scolastico e dell'Assemblea dei Genitori e degli Allievi e la loro partecipazione agli organi sono volontarie e gratuite.
Art.8) - Il Direttore Artistico
Il Direttore Artistico della Scuola è il responsabile dell'organizzazione, della didattica e dell'andamento della Scuola, nonché della preparazione artistica delle manifestazioni di spettacolo e saggi musicali in programma secondo quanto previsto dal Regolamento Generale della Scuola.
Il Direttore è nominato dal soggetto gestore di cui al precedente art. 6 che, partecipando all'organizzazione e gestione della Scuola, assume gli oneri conseguenti. Il soggetto gestore effettua la nomina sulla base dei titoli accademici, di documentati requisiti professionali e del curriculum artistico.
Il Direttore convoca e presiede, fuori dagli orari delle lezioni, il Collegio dei Docenti, ne coordina il lavoro di programmazione didattica e cura la trasmissione dei deliberati al Soggetto Gestore ed al Responsabile della Scuola Civica di cui all'art. 6 del presente statuto.
Il Direttore redige annualmente la propria relazione sui risultati dell'attività didattica ed artistica della Scuola, che invia al soggetto gestore di cui al precedente art. 6 entro il 15 settembre di ogni anno per essere allegata alla Relazione finale sull'andamento della Scuola da proporre all'approvazione del Comune di Sinnai.
Art. 9 Composizione e durata del Consiglio Scolastico
Il soggetto gestore di cui al precedente art. 6 deve garantire la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Scolastico, ai fini della più ampia condivisione delle scelte organizzative e gestionali da attuare, composto da:
- due rappresentanti del soggetto gestore;
- un rappresentante di ciascuno dei Comuni associati;
- il Direttore Artistico;
- un rappresentante del collegio dei docenti;
- due rappresentanti degli studenti eletti con votazione segreta estesa a tutti gli allievi ammessi ai corsi;
- due rappresentanti dei genitori degli allievi da essi stessi eletti con voto segreto;
Non possono far parte del Consiglio Scolastico della Scuola i Sindaci e gli Assessori dei Comuni associati.
Il Consiglio Scolastico resta in carica un quadriennio. In caso di decadenza, dimissioni o morte di un componente, il sostituto resta in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il componente sostituito.
I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal medesimo Consiglio Scolastico che ne dà immediata comunicazione all'Ente o all'Organo che ha proceduto alla nomina.
Art.10) - Competenze del Consiglio Scolastico
Il Consiglio Scolastico della Scuola è organo di garanzia della Scuola. Nell'ambito degli indirizzi programmatici dettati dal Comune capofila, come definiti dalle Amministrazioni dei Comuni associati nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie, esprime parere motivato in merito agli obiettivi ed ai programmi da attuare proposti dal soggetto gestore di cui al precedente art. 6.
Il Consiglio Scolastico verifica la rispondenza dei risultati dell'attività gestionale della Scuola alla programmazione, previa analisi dell'apposita relazione annuale predisposta del gestore della scuole, comunicando i risultati alle Amministrazioni dei Comuni associati.
Il Regolamento Generale disciplina le modalità di funzionamento del Consiglio Scolastico.
Art.11 - Collegio dei Docenti – Collaboratori
Il Collegio dei Docenti-Collaboratori è composto da tutti i collaboratori all'insegnamento della Scuola ed è presieduto dal Direttore della Scuola.
Il Collegio dei Docenti-Collaboratori elegge al suo interno, a maggioranza, un Vicedirettore ed un Segretario dell'Assemblea.
Il Vicedirettore sostituisce a tutti gli effetti il Direttore in caso di sua assenza o impedimento.
Il Collegio dei Docenti – Collaboratori:
- delibera la proposta di organizzazione interna e sulla didattica della Scuola da proporre al soggetto gestore di cui al precedente art. 6 e formula i criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti ai corsi, l'articolazione dell'orario delle lezioni;
- delibera il calendario scolastico riferendolo a quello della Scuola pubblica e, ai fini della valutazione intermedia degli allievi, stabilisce la ripartizione dell'anno scolastico in trimestri o in quadrimestri;
- programma l'azione educativa e formativa in conformità alle finalità statuite e nell'ambito degli indirizzi adottati dal Comune Capofila;
- adegua, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, i programmi degli insegnamenti impartiti alle specifiche esigenze della realtà culturale locale;
- stabilisce il calendario delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi e degli esami finali, nonché la formazione delle relative Commissioni.
Art.12) - Assemblea dei Genitori e degli Allievi
L'Assemblea dei Genitori e degli Allievi si configura come occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della Scuola in funzione della formazione musicale ed artistica e dell'organizzazione degli eventi culturali da essa programmati.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, in seduta ordinaria per provvedere all'elezione con procedure separate dei rappresentanti dei Genitori e degli Allievi nel Consiglio Scolastico, come previsto nel regolamento interno della Scuola.
La riunione in seduta straordinaria dell'Assemblea può essere richiesta al Direttore Artistico, che l'autorizza, sulla base di uno specifico ordine del giorno sottoscritto da almeno il 10% di ciascuna delle due componenti.
I lavori dell'Assemblea sono regolarmente verbalizzati. Qualora i lavori si concludano con l'approvazione di un Ordine del Giorno recante istanze agli altri Organi della Scuola, il documento sarà consegnato al Direttore Artistico che ne curerà l'inoltro.
Art.13) - Disposizioni transitorie e finali
Il presente Statuto è approvato ed entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni associati per la gestione del Servizio della Scuola Civica Musicale intercomunale.
Integra e completa le disposizioni del presente statuto il Regolamento generale della Scuola.
Il presente Statuto sostituisce integralmente quello precedente approvato.
Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N.3 del 23/01/2013