Il giorno 12/03/2005, alle ore
18,00 presso la sede sociale dell’Associazione si è riunita l’Assemblea dei soci
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Preside l’Assemblea il presidente
dell’Associazione Sig. Salvatore Belfiori, coadiuvato dal Sig. Marcello Serra
con funzioni di segretario verbalizzante.
Constatata la presenza della
maggioranza dei soci iscritti regolarmente all'Associazione dichiara valida la
seduta.
Il presidente comunica agli
intervenuti che si rende necessario procedere all'adeguamento dello statuto
sociale alle nuove norme in materia di associazionismo ed alla riduzione del
numero dei componenti degli organi sociali.
Il presidente illustra le proposte
di modifica e dà lettura del nuovo statuto:
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
MUSICALE “GIUSEPPE VERDI”
Titolo i - Costituzione e Scopi
Art.1)
- È costituita l’Associazione denominata Associazione Musicale “Giuseppe Verdi”,
con sede in Sinnai (CA), di seguito denominata, per brevità, anche come
l’Associazione.
Art.2) -
L’Associazione non ha scopi di lucro. Durante la vita dell’Associazione non
potranno essere distribuiti, neanche indirettamente, avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale.
I mezzi finanziari sono costituiti
da beni mobili, da beni immobili, dall’insieme delle quote sociali versate per
anno, dal fondo comune di accantonamento, dai proventi derivanti dalle diverse
iniziative sociali, da eventuali lasciti, da donazioni, dai rimborsi dovuti per
legge, dai proventi di occasionali attività marginali di carattere commerciale o
produttivo finalizzate al conseguimento delle finalità associative e da ogni
altro tipo di entrata.
Tutti i beni trasferiti
all’Associazione da Enti Pubblici o donati da privati, ovvero ancora acquistati
dalla medesima Associazione saranno destinati esclusivamente allo svolgimento
delle attività sociali e non potranno essere trasferiti a terzi neanche
temporaneamente, salvo diversa decisione dell’Assemblea dei soci in seduta
straordinaria.
I contributi concessi dagli Enti
Pubblici e le donazioni o i lasciti finanziari dei privati saranno utilizzati
per l’organizzazione e la gestione delle attività sociali o di quelle ad essa
connesse, salvo diversa decisione dell’Assemblea dei soci in seduta
straordinaria.
Art.3) -
L’Associazione Musicale “Giuseppe Verdi” è un’Associazione di fatto, apartitica,
apolitica, regolata dal presente Statuto e, per quanto da esso non previsto,
dalle norme del Titolo I, cap. III, artt.36 e ss. del codice civile e dalle
vigenti norme in materia di associazionismo bandistico, di enti non commerciali
e di associazioni senza finalità di lucro
Art.4) - L'Associazione persegue le
seguenti finalità:
a)
valorizzare e incentivare la
crescita della Banda Musicale Comunale “Giuseppe Verdi”;
b)
promuovere e diffondere la cultura
musicale;
c)
sviluppare l’associazionismo e il
volontariato musicale;
d)
promuovere e favorire l’educazione
e la formazione musicale dei giovani mediante l’organizzazione di corsi,
seminari e l’istituzione di scuole di musica;
e)
partecipare a manifestazioni
civili, religiose, patriottiche, folkloristiche, sociali promosse dalla stessa o
da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la
presenza;
f)
organizzare e realizzare, anche per
conto terzi, seminari, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali
che internazionali;
g)
incentivare scambi culturali,
gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
h)
realizzare iniziative per
l’aggiornamento e il perfezionamento nei settori della cultura, della didattica
e tecnica musicale;
i)
curare l’edizione e la
distribuzione di riviste, bollettini e notiziari, usufruendo di mezzi e
procedimenti tecnici idonei;
j)
promuovere e/o gestire ogni altra
iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto
nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza
k)
collaborare con Enti pubblici e
privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che
perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali ed
internazionali che abbiano similari obiettivi.
Art.5) -
L’Associazione Musicale “Giuseppe Verdi” è costituita con durata illimitata nel
tempo, salvo lo scioglimento.
Art.6) -
Con l’approvazione del presente Statuto è abrogato integralmente il precedente.
Titolo ii - Soci
Art.7)
- Sono soci tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, Enti, Istituti pubblici
e/o privati, che sottoscrivono la tessera dell’Associazione, che deve essere
rinnovata annualmente.
Art.8) -
L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del
Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione
non è ammesso appello. La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne
dovrà essere autorizzata per iscritto da chi ne esercita la potestà.
I soci accettano senza riserve le
norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
La quota associativa dovrà essere
conferita ogni anno nella cifra individuata dal Consiglio Direttivo, sulla base
delle reali necessità economiche dell’Associazione stessa, ed entro il termine
dal medesimo indicato.
Art.9) -
I soci si distinguono in:
a) Ordinari:
le persone fisiche che aderiscono all’Associazione, prestando un’attività
gratuita e volontaria e versando la quota associativa. Sono soci ordinari i
componenti della banda musicale e gli allievi dei corsi di musica benché
esonerati dal versamento della quota associativa.
b) Sostenitori:
le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono agli scopi dell’Associazione
sottoscrivendo un’apposita quota associativa, determinata annualmente dal
Consiglio Direttivo.
c) Onorari:
persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la
loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte
effettiva per espresso divieto normativo. I soci onorari non sono obbligati a
versare le quote associative.
Art.10) -
Il socio può frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché partecipare
alle attività sociali conformemente alle modalità stabilite nell’apposito
regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e opportunamente affisso in
bacheca nella sede sociale.
I soci devono difendere sempre ed
in ogni luogo il buon nome dell’Associazione ed osservare le regole dettate
dalle istituzioni ed associazioni cui la stessa “Associazione Musicale Giuseppe
Verdi” aderisca.
Art.11) -
I soci cessano di appartenere all’Associazione Musicale “Giuseppe
Verdi”:
a)
per morte delle persone fisiche o
per estinzione delle persone giuridiche o enti;
b)
per recesso comunicato a mezzo
lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
c)
per morosità, per cui il socio che
non abbia provveduto al pagamento della quota associativa entro 30 giorni dalla
scadenza, sarà escluso di diritto dall’Associazione.
d) per
esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta dei Probiviri, anche
in seguito a richiesta di un altro singolo socio, pronunciata contro il socio
che non abbia rispettato le regole di codesto Statuto o che abbia commesso
azioni ritenute lesive del buon nome dell’Associazione o che con la sua condotta
abbia ostacolato il buon andamento del sodalizio. Il giudizio del Consiglio
Direttivo è insindacabile ed il socio espulso non potrà più essere riammesso.
Art.12) -
Tutti gli incarichi sociali e direttivi sono a titolo gratuito. La quota
associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Le quote sociali ed i contributi
versati dai soci, anche quando abbino cessato di far parte dell’Associazione,
sono irripetibili.
I soci possono essere tenuti a
sopperire alle maggiori spese sostenuta o a contribuzioni straordinarie su
proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione dell’Assemblea.
Art.13) -
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e pari dignità. Vale il principio della
libera eleggibilità degli organi direttivi dell’Associazione e del voto singolo.
Tutti i soci maggiorenni hanno il
diritto di partecipazione all’assemblea, di votare e di candidarsi per le
cariche sociali. Non è ammessa la rappresentanza per delega.
I soci minorenni sono rappresentati
in Assembla da uno dei genitori.
Titolo iii - Assemblea
Art.14)
- L’Assemblea è l’organo deliberativo fondamentale dell’Associazione e si
costituisce di tutti i soci maggiorenni con diritto di voto in regola con il
versamento della quota sociale.
L’assemblea deve obbligatoriamente
riunirsi due volte per anno: una prima volta entro la fine del mese di Febbraio,
per approvare il rendiconto dell’anno precedente; una seconda volta entro la
fine del mese di Novembre per approvare il rendiconto preventivo per l’anno
successivo.
L’assemblea si riunisce inoltre, in
via straordinaria tutte le volte in cui lo richieda il Consiglio Direttivo
oppure almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, con proposta di ordine
del giorno. In tal caso l’assemblea sarà convocata dal Presidente del Consiglio
Direttivo entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta. La convocazione
dell’assemblea deve avvenire, almeno 7 gg prima., con affissione di avviso nella
sede sociale e contestuale comunicazione agli associati tramite avviso
consegnato a mani, posta ordinaria e/o telematica.
Nell’avviso di convocazione devono
essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo in cui si terrà l’assemblea e
l’ordine del giorno. L’assemblea tratterà esclusivamente gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno.
Art.15) -
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti
la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda, a distanza di
mezz’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. Assume le sue
decisioni, salvo non sia diversamente previsto da questo statuto, a maggioranza
assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
Provvede all’approvazione del
rendiconto, consuntivo e preventivo, oltre a deliberare sugli altri argomenti
indicati nell’ordine del giorno.
Elegge il Presidente
dell’Associazione, a norma dell’art.16, ed i componenti del Consiglio Direttivo.
Può deliberare le modifiche di questo Statuto, conformemente a quanto previsto
dall’art.27. Prima dell’inizio dei lavori di ogni seduta, regolarmente
costituita, la stessa Assemblea provvede ad eleggere un presidente che ha il
compito di coordinare i lavori, indicando i vari argomenti all’ordine del
giorno, aprendo l’eventuale dibattito su uno o più argomenti correlati e
concedendo la parola ai soci che ne fanno richiesta, avendo stabilito prima la
durata massima dei singoli interventi e delle eventuali repliche. Provvede
inoltre a concedere la parola al Presidente o ad un componente del Consiglio
Direttivo tutte le volte che ne facciano richiesta in razione all’argomento
trattato. Nomina, tra i soci presenti, un segretario che provvede alla redazione
del verbale assembleare.
Art.16) -
L’Assemblea, riunita per il rinnovo delle cariche sociali, provvede ad indicare,
tra i presenti ed aventi diritto al voto, un presidente di seggio e gli
scrutatori, nel numero minimo di due. Il presidente di seggio provvede ad
indicare i candidati alla carica di Presidente, i cui nomi saranno affissi in
apposita bacheca in prossimità del seggio, ed i candidati alla carica di
componente del Consiglio del Direttivo e degli altri organi sociali i cui nomi
saranno affissi in apposita bacheca in prossimità del seggio. Ad ogni presente
ed avente diritto al voto saranno consegnate due schede, una per votare, a
scrutinio segreto, il Presidente e l’altra per indicare i componenti del
Consiglio del Direttivo e degli altri organi sociali con la specificazione del
componente il Collegio dei Sindaci Revisori e quello dei Probiviri. Il
presidente del seggio provvede a dirigere i lavori assembleari regolando il
dibattito precedente il voto ed indicando, in accordo con la maggioranza dei
presenti, l’ora in cui si chiuderà il dibattito e l’ora di apertura e di
chiusura del seggio. Alla chiusura del seggio gli scrutatori provvederanno a
dare inizio alle operazioni di scrutinio e alla lettura dei risultati
all’assemblea. Viene eletto presidente il candidato che riporta il maggior
numero di voti. Qualora due candidati riportino lo stesso numero di voti sarà
eletto quello con maggior anzianità d’iscrizione all’Associazione. In caso di
ulteriore parità il più anziano di nascita.
Vengono eletti nel Consiglio
Direttivo i candidati che riportano il maggior numero di voti, o a parità di
voti, quello con maggior anzianità d’iscrizione all’Associazione e in caso di
ulteriore parità il più anziano di età. L’assemblea, presa visione dei
risultati, proclama eletti il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo.
Il Comune di Sinnai nomina in sua
rappresentanza due componenti da inserire rispettivamente nel Collegio dei
Sindaci Revisori e dei Probiviri.
Titolo V - Altri Organi
Sociali
Art.17) -
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
a)
il Presidente,
b) il
Consiglio Direttivo,
c)
il Collegio dei Sindaci
Revisori
d) i
Probiviri.
Gli organi sociali rimangono in
carica per tre anni e sono rieleggibili.
Tutti i componenti gli organi
sociali hanno il dovere di partecipare alle riunioni e possono, nell’ipotesi di
cinque assenze consecutive non giustificate essere dichiarati decaduti dalla
carica.
Capo i - Il
Presidente
Art.18) -
Il Presidente coordina l’Associazione e da impulso alla vita sociale coordinando
le varie attività sociali onde garantirne il buon funzionamento secondo gli
scopi sociali.
Rappresenta legalmente
l’Associazione Musicale “Giuseppe Verdi”.
Qualora sia necessario il
Presidente, dopo aver consultato i Probiviri, provvede all’irrogazione delle
sanzioni conseguenti ad infrazioni delle norme statutarie e/o regolamentari da
parte dei soci.
Il Presidente, quando lo ritenga
necessario e dopo aver consultato il Consiglio Direttivo, può nominare tecnici o
esperti esterni, ai fini del migliore conseguimento dello scopo sociale.
Capo ii - Il
Consiglio Direttivo
Art.19) -
Il Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione, ne amministra i fondi,
promuove iniziative culturali, cura i rapporti con gli Enti Pubblici, con i
familiari degli allievi dei corsi musicali e con il Comitato Tecnico Artistico.
Si compone del Presidente e di un
numero variabile di minimo sette e massimo nove membri, eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la
metà più uno dei componenti. Delibera le proprie scelte a maggioranza semplice
dei presenti alle riunioni stesse. In caso di parità su una decisione prevale il
voto del Presidente.
Provvede, qualora uno dei
componenti rinunci alla carica durante il corso del mandato, alla nomina del
primo dei non eletti tra i candidati al Consiglio Direttivo. Il Consiglio
Direttivo decade di diritto qualora cessino dalla carica la maggioranza dei suoi
componenti.
Art.20) -
Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, provvede ad organizzarsi in
modo da servire al meglio le esigenze dell’Associazione, ed, in particolare,
deve provvedere alla nomina del Vice -presidente e degli altri Organi sociali
indicati in codesto Statuto.
Il Consiglio Direttivo, in
particolare:
a) programma
l’attività sociale nel rispetto delle finalità dell’Associazione e delle
direttive deliberate dall’Assemblea;
b) decide
le date delle assemblee ordinarie e provvede alla convocazione
dell’assemblea straordinaria secondo quanto previsto da codesto statuto;
c) redige
e fa approvare dall’assemblea il regolamento dell’Associazione;
d) delibera
sulle domande di ammissione dei soci;
e) redige
il rendiconto economico finanziario dell’associazione, sia preventivo che
consuntivo, da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea dei soci;
f) provvede,
qualora lo ritenga opportuno, a modificare il regolamento interno
dell’Associazione
g) provvede
alla nomina del Direttore Artistico, dei componenti il Comitato Tecnico
Artistico come da regolamento e li consulta
congiuntamente o
disgiuntamente, anche mediante apposita convocazione, tutte le volte in cui lo
ritenga opportuno;
h) coordina
le attività ed i servizi istituzionali dell’Associazione e decide quali servizi
complementari, ivi comprese eventuali attività di
carattere commerciale,
intraprendere per un migliore conseguimento delle finalità sociali;
i) decide,
quando lo ritenga opportuno per il raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali, di valersi della collaborazione di
professionisti e/o tecnici
non iscritti all’Associazione e provvede a coordinarne l’attività
Art.21) -
Il Vice - presidente, nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del
Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo
stesso Presidente.
In assenza del Presidente e del
vice - presidente le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal
consigliere più anziano.
Capo iii - Il
Segretario
Art.22)
- ll Segretario cura l’esecuzione delle delibere del presidente, del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea, redige i verbali delle riunioni ed attende alla
corrispondenza.
Aggiorna il registro dei soci e
degli allievi dei corsi musicali.
Provvede alla cura e conservazione
delle proprietà dell’Associazione.
Può valersi dell’aiuto di uno o più
collaboratori, scelti comunque tra i soci, su autorizzazione del Consiglio
Direttivo.
Capo iv - Il
tesoriere
Art.23) -
Il tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti,
prepara il rendiconto preventivo e quello consuntivo, la relazione finanziaria
sui medesimi e sottopone le bozze ai sindaci revisori ed all’intero Consiglio
Direttivo.
Cura la riscossione delle quote
associative e provvede a segnalare al Segretario i nomi dei soci decaduti per
non avere onorato il pagamento della quota associativa annuale.
Provvede, inoltre, al pagamento dei
mandati, ivi compresi gli eventuali rimborsi di spesa ai soci stessi, deliberati
dal Consiglio Direttivo e firmati dal Presidente.
Capo v - Il Collegio Dei
Sindaci Revisori
Art.24) - Il
Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri indicati rispettivamente
dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e dal Comune di Sinnai.
Il Collegio dei Sindaci Revisori
provvede alla nomina di un presidente e provvede al controllo ed alla verifica
del rendiconto consuntivo e preventivo prima della loro sottoposizione
all’assemblea per la loro approvazione.
Il Collegio dei Sindaci Revisori,
inoltre, svolge un controllo dell’intera gestione amministrativa
dell’Associazione provvedendo a riportare in apposita relazione, anche orale,
gli esiti della propria attività all’assemblea.
Capo vi - I Probiviri
Art.25) -
Il Collegio dei Probiviri si compone di due membri nominati rispettivamente
dall’Assemblea e dal Comune di Sinnai, che, insieme al Presidente provvedono a
dirimere tutte le eventuali controversie sorte tra gli associati o tra questi
ultimi ed uno o più componenti gli organi sociali.
La verifica del rispetto delle
norme statutarie e regolamentari, la contestazione ad uno o più soci di
eventuali infrazioni spetta esclusivamente al Presidente ed ai Probiviri.
I Probiviri, anche su incarico del
Presidente, possono riprendere verbalmente uno o più soci che abbiano agito o
agiscano in violazione delle norme statutarie o regolamentari, invitandoli a
tenere un comportamento conforme al buon nome ed alla dignità dell’Associazione
ed ammonendoli circa la possibilità, nell’ipotesi in cui non desistano dalla
violazione contestata, di essere sanzionati.
Titolo VII - Disposizioni Generali
Art.26) -
Gli eventuali avanzi di gestione realizzati saranno impiegati per il fondo di
accantonamento, che non potrà comunque superare 1/10 e per la realizzazione
delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.27) -
Le modifiche al presente Statuto o al regolamento potranno essere deliberate
dall’assemblea solo se appositamente inserite nell’ordine del giorno, su
richiesta di almeno un decimo dei soci o su proposta del Presidente o del
Consiglio Direttivo.
Art.28) -
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’assemblea,
appositamente convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole
dell’unanimità dei presenti ed aventi diritto al voto in base alle norme di
questo Statuto.
Insieme alla delibera di
scioglimento dovranno essere designati due responsabili per la liquidazione e
dovranno determinarsi i poteri loro affidati.
L’attivo netto risultante dalla
liquidazione sarà affidato al Comune di Sinnai che lo devolverà ad altra
associazione od ente avente scopi analoghi a quelli perseguiti dall’Associazione
Musicale “Giuseppe Verdi”.
Al termine della lettura e dopo
ampia discussione il presidente pone ai voti la proposta di modifica.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Delibera
-
di adeguare lo statuto alla nuova
legislazione in materia di associazionismo ed alla riduzione del numero
dei componenti gli organi sociali
-
di allegare il nuovo statuto approvato al
presente verbale
-
di incaricare il
presidente alla registrazione del nuovo statuto presso l’Ufficio delle
Entrate di Cagliari
Non essendovi altro da discutere o
deliberare per esaurimento dell’argomento posto all’o.d.g., il presidente alle
ore 19,45 dichiara sciolta la seduta, previa stesura, lettura ed approvazione
del presente verbale.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
(Salvatore Belfiori) (Marcello Serra)
Il presente
Statuto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Cagliari in data
22/03/2005 al N. 1069