Associazione Musicale "Verdi", Via Perra 61 - 09048 SINNAI (CA).

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  STATUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE “G.VERDI”  -  SINNAI

 Premessa

 

Il giorno 12/03/2005, alle ore 18,00 presso la sede sociale dell’Associazione si è riunita l’Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

  • modifica dello Statuto sociale

  • varie ed eventuali

Preside l’Assemblea il presidente dell’Associazione Sig. Salvatore Belfiori, coadiuvato dal Sig. Marcello Serra con funzioni di segretario verbalizzante.

Constatata la presenza della maggioranza dei soci iscritti regolarmente all'Associazione dichiara valida la seduta.

Il presidente comunica agli intervenuti che si rende necessario procedere all'adeguamento dello statuto sociale alle nuove norme in materia di associazionismo ed alla riduzione del numero dei componenti degli organi sociali.

 

Il presidente illustra le proposte di modifica e dà lettura del nuovo statuto:

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE “GIUSEPPE VERDI”

 

Titolo i - Costituzione e Scopi

Art.1) - È costituita l’Associazione denominata Associazione Musicale “Giuseppe Verdi”, con sede in Sinnai (CA), di seguito denominata, per brevità, anche come l’Associazione.

Art.2) - L’Associazione non ha scopi di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, neanche indirettamente, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

I mezzi finanziari sono costituiti da beni mobili, da beni immobili, dall’insieme delle quote sociali versate per anno, dal fondo comune di accantonamento, dai proventi derivanti dalle diverse iniziative sociali, da eventuali lasciti, da donazioni, dai rimborsi dovuti per legge, dai proventi di occasionali attività marginali di carattere commerciale o produttivo finalizzate al conseguimento delle finalità associative e da ogni altro tipo di entrata.

Tutti i beni trasferiti all’Associazione da Enti Pubblici o donati da privati, ovvero ancora acquistati dalla medesima Associazione saranno destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività sociali e non potranno essere trasferiti a terzi neanche temporaneamente, salvo diversa decisione dell’Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

I contributi concessi dagli Enti Pubblici e le donazioni o i lasciti finanziari dei privati saranno utilizzati per l’organizzazione e la gestione delle attività sociali o di quelle ad essa connesse, salvo diversa decisione dell’Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

 

Art.3) - L’Associazione Musicale “Giuseppe Verdi” è un’Associazione di fatto, apartitica, apolitica, regolata dal presente Statuto e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del Titolo I, cap. III, artt.36 e ss. del codice civile e dalle vigenti norme in materia di associazionismo bandistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro

 

Art.4) - L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a)    valorizzare e incentivare la crescita della Banda Musicale Comunale “Giuseppe Verdi”;

b)    promuovere e diffondere la cultura musicale;

c)    sviluppare l’associazionismo e il volontariato musicale;

d)    promuovere e favorire l’educazione e la formazione musicale dei giovani mediante l’organizzazione di corsi, seminari e l’istituzione di scuole di musica;

e)    partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche, sociali promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza;

f)     organizzare e realizzare, anche per conto terzi, seminari, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;

g)    incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;

h)    realizzare iniziative per l’aggiornamento e il perfezionamento nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale;

i)     curare l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini e notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;

j)     promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi  sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza

k)    collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano similari obiettivi.

 

Art.5) - L’Associazione Musicale “Giuseppe Verdi” è costituita con durata illimitata nel tempo, salvo lo scioglimento. 

 

Art.6) - Con l’approvazione del presente Statuto è abrogato integralmente il precedente.

 

Titolo ii - Soci

Art.7) - Sono soci tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, Enti, Istituti pubblici e/o privati, che sottoscrivono la tessera dell’Associazione, che deve essere rinnovata annualmente.

 

Art.8) - L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne dovrà essere autorizzata per iscritto da chi ne esercita la potestà.

I soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

La quota associativa dovrà essere conferita ogni anno nella cifra individuata dal Consiglio Direttivo, sulla base delle reali necessità economiche dell’Associazione stessa, ed entro il termine dal medesimo indicato.

 

Art.9) - I soci si distinguono in:

a)   Ordinari: le persone fisiche che aderiscono all’Associazione, prestando un’attività gratuita e volontaria e versando la quota associativa. Sono soci ordinari i componenti della banda musicale e gli allievi dei corsi di musica benché esonerati dal versamento della quota associativa.

b)   Sostenitori: le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono agli scopi dell’Associazione sottoscrivendo un’apposita quota associativa, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

c)    Onorari: persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I soci onorari non sono obbligati a versare le quote associative.

 

Art.10) - Il socio può frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché partecipare alle attività sociali conformemente alle modalità stabilite nell’apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e opportunamente affisso in bacheca nella sede sociale.

I soci devono difendere sempre ed in ogni luogo il buon nome dell’Associazione ed osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni cui la stessa “Associazione Musicale Giuseppe Verdi” aderisca.

 

Art.11) - I soci cessano di appartenere all’Associazione Musicale “Giuseppe Verdi”:

a)      per morte delle persone fisiche o per estinzione delle persone giuridiche o enti;

b)      per recesso comunicato a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;

c)      per morosità, per cui il socio che non abbia provveduto al pagamento della quota associativa entro 30 giorni dalla scadenza, sarà escluso di diritto dall’Associazione.

 

      d)     per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta dei Probiviri, anche in seguito a richiesta di un altro singolo socio, pronunciata contro il socio che non abbia rispettato le regole di codesto Statuto o che abbia commesso azioni ritenute lesive del buon nome dell’Associazione o che con la sua condotta abbia ostacolato il buon andamento del sodalizio.  Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile ed il socio espulso non potrà più essere riammesso.

 

Art.12) - Tutti gli incarichi sociali e direttivi sono a titolo gratuito. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Le quote sociali ed i contributi versati dai soci, anche quando abbino cessato di far parte dell’Associazione, sono irripetibili.

I soci possono essere tenuti a sopperire alle maggiori spese sostenuta o a contribuzioni straordinarie su proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione dell’Assemblea.

 

Art.13) - Tutti i soci hanno gli stessi diritti e pari dignità. Vale il principio della libera eleggibilità degli organi direttivi dell’Associazione e del voto singolo.

Tutti i soci maggiorenni hanno il diritto di partecipazione all’assemblea, di votare e di candidarsi per le cariche sociali. Non è ammessa la rappresentanza per delega.

I soci minorenni sono rappresentati in Assembla da uno dei genitori.

 

Titolo iii - Assemblea

Art.14) - L’Assemblea è l’organo deliberativo fondamentale dell’Associazione e si costituisce di tutti i soci maggiorenni con diritto di voto in regola con il versamento della quota sociale.

L’assemblea deve obbligatoriamente riunirsi due volte per anno: una prima volta entro la fine del mese di Febbraio, per approvare il rendiconto dell’anno precedente; una seconda volta entro la fine del mese di Novembre per approvare il rendiconto preventivo per l’anno successivo.

L’assemblea si riunisce inoltre, in via straordinaria tutte le volte in cui lo richieda il Consiglio Direttivo oppure almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, con proposta di ordine del giorno. In tal caso l’assemblea sarà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell’assemblea deve avvenire, almeno 7 gg prima., con affissione di avviso nella sede sociale e contestuale comunicazione agli associati tramite avviso consegnato a mani, posta ordinaria e/o telematica.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo in cui si terrà l’assemblea e l’ordine del giorno. L’assemblea tratterà esclusivamente gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

 

Art.15) - L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda, a distanza di mezz’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. Assume le sue decisioni, salvo non sia diversamente previsto da questo statuto, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Provvede all’approvazione del rendiconto, consuntivo e preventivo, oltre a deliberare sugli altri argomenti indicati nell’ordine del giorno.

Elegge il Presidente dell’Associazione, a norma dell’art.16, ed i componenti del Consiglio Direttivo. Può deliberare le modifiche di questo Statuto, conformemente a quanto previsto dall’art.27.  Prima dell’inizio dei lavori di ogni seduta, regolarmente costituita, la stessa Assemblea provvede ad eleggere un presidente che ha il compito di coordinare i lavori, indicando i vari argomenti all’ordine del giorno, aprendo l’eventuale dibattito su uno o più argomenti correlati e concedendo la parola ai soci che ne fanno richiesta, avendo stabilito prima la durata massima dei singoli interventi e delle eventuali repliche. Provvede inoltre a concedere la parola al Presidente o ad un componente del Consiglio Direttivo tutte le volte che ne facciano richiesta in razione all’argomento trattato. Nomina, tra i soci presenti, un segretario che provvede alla redazione del verbale assembleare. 

 

Art.16) - L’Assemblea, riunita per il rinnovo delle cariche sociali, provvede ad indicare, tra i presenti ed aventi diritto al voto, un presidente di seggio e gli scrutatori, nel numero minimo di due. Il presidente di seggio provvede ad indicare i candidati alla carica di Presidente, i cui nomi saranno affissi in apposita bacheca in prossimità del seggio, ed i candidati alla carica di componente del Consiglio del Direttivo e degli altri organi sociali i cui nomi saranno affissi in apposita bacheca in prossimità del seggio. Ad ogni presente ed avente diritto al voto saranno consegnate due schede, una per votare, a scrutinio segreto, il Presidente e l’altra per indicare i componenti del Consiglio del Direttivo e degli altri organi sociali con la specificazione del componente il Collegio dei Sindaci Revisori e quello dei Probiviri. Il presidente del seggio provvede a dirigere i lavori assembleari regolando il dibattito precedente il voto ed indicando, in accordo con la maggioranza dei presenti, l’ora in cui si chiuderà il dibattito e l’ora di apertura e di chiusura del seggio. Alla chiusura del seggio gli scrutatori provvederanno a dare inizio alle operazioni di scrutinio e alla lettura dei risultati all’assemblea. Viene eletto presidente il candidato che riporta il maggior numero di voti. Qualora due candidati riportino lo stesso numero di voti sarà eletto quello con maggior anzianità d’iscrizione all’Associazione. In caso di ulteriore parità il più anziano di nascita.

Vengono eletti nel Consiglio Direttivo i candidati che riportano il maggior numero di voti, o a parità di voti, quello con maggior anzianità d’iscrizione all’Associazione e in caso di ulteriore parità il più anziano di età. L’assemblea, presa visione dei risultati, proclama eletti il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo.

Il Comune di Sinnai nomina in sua rappresentanza due componenti da inserire rispettivamente nel Collegio dei Sindaci Revisori e dei Probiviri.

 

Titolo V - Altri Organi Sociali

Art.17) - Gli organi sociali dell’Associazione sono:

a)  il Presidente,

b)  il Consiglio Direttivo,

c)  il Collegio dei Sindaci Revisori

d)  i Probiviri.

Gli organi sociali rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Tutti i componenti gli organi sociali hanno il dovere di partecipare alle riunioni e possono, nell’ipotesi di cinque assenze consecutive non giustificate essere dichiarati decaduti dalla carica.

 

Capo i - Il Presidente

Art.18) - Il Presidente coordina l’Associazione e da impulso alla vita sociale coordinando le varie attività sociali onde garantirne il buon funzionamento secondo gli scopi sociali.

Rappresenta legalmente l’Associazione Musicale “Giuseppe Verdi”.

Qualora sia necessario il Presidente, dopo aver consultato i Probiviri, provvede all’irrogazione delle sanzioni conseguenti ad infrazioni delle norme statutarie e/o regolamentari da parte dei soci.

Il Presidente, quando lo ritenga necessario e dopo aver consultato il Consiglio Direttivo, può nominare tecnici o esperti esterni, ai fini del migliore conseguimento dello scopo sociale.

  

Capo ii - Il Consiglio Direttivo

Art.19) - Il Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione, ne amministra i fondi, promuove iniziative culturali, cura i rapporti con gli Enti Pubblici, con i familiari degli allievi dei corsi musicali e con il Comitato Tecnico Artistico.

Si compone del Presidente e di un numero variabile di minimo sette e massimo nove membri, eletti dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Delibera le proprie scelte a maggioranza semplice dei presenti alle riunioni stesse. In caso di parità su una decisione prevale il voto del Presidente.

Provvede, qualora uno dei componenti rinunci alla carica durante il corso del mandato, alla nomina del primo dei non eletti tra i candidati al Consiglio Direttivo.  Il Consiglio Direttivo decade di diritto qualora cessino dalla carica la maggioranza dei suoi componenti.

 

Art.20) - Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, provvede ad organizzarsi in modo da servire al meglio le esigenze dell’Associazione, ed, in particolare, deve provvedere alla nomina del Vice -presidente e degli altri Organi sociali indicati in codesto Statuto.

 

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

a)    programma l’attività sociale nel rispetto delle finalità dell’Associazione e delle direttive deliberate dall’Assemblea;

b)   decide le date delle assemblee ordinarie e provvede alla convocazione dell’assemblea     straordinaria secondo quanto previsto da codesto statuto;

c)   redige e fa approvare dall’assemblea il regolamento dell’Associazione;

d)   delibera sulle domande di ammissione dei soci;

e)   redige il rendiconto economico finanziario dell’associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione

       dell’assemblea dei soci;

f)    provvede, qualora lo ritenga opportuno, a modificare il regolamento interno dell’Associazione

g)   provvede alla nomina del Direttore Artistico, dei componenti il Comitato Tecnico Artistico come da regolamento e li consulta

      congiuntamente o disgiuntamente, anche mediante apposita convocazione, tutte le volte in cui lo ritenga opportuno;

h)  coordina le attività ed i servizi istituzionali dell’Associazione e decide quali servizi complementari, ivi comprese eventuali attività di

      carattere commerciale, intraprendere per un migliore conseguimento delle finalità sociali;

i)   decide, quando lo ritenga opportuno per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di valersi della collaborazione di

      professionisti e/o tecnici non iscritti all’Associazione e provvede a coordinarne l’attività

 

Art.21) - Il Vice - presidente, nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso Presidente.

In assenza del Presidente e del vice - presidente le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal consigliere più anziano.

 

Capo iii  - Il Segretario

Art.22) - ll Segretario cura l’esecuzione delle delibere del presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza.

Aggiorna il registro dei soci e degli allievi dei corsi musicali.

Provvede alla cura e conservazione delle proprietà dell’Associazione.

Può valersi dell’aiuto di uno o più collaboratori, scelti comunque tra i soci, su autorizzazione del Consiglio Direttivo.

 

Capo iv - Il tesoriere

Art.23) - Il tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e quello consuntivo, la relazione finanziaria sui medesimi e sottopone le bozze ai sindaci revisori ed all’intero Consiglio Direttivo.

Cura la riscossione delle quote associative e provvede a segnalare al Segretario i nomi dei soci decaduti per non avere onorato il pagamento della quota associativa annuale.

Provvede, inoltre, al pagamento dei mandati, ivi compresi gli eventuali rimborsi di spesa ai soci stessi, deliberati dal Consiglio Direttivo e firmati dal Presidente.

 

Capo v - Il Collegio Dei Sindaci Revisori

Art.24) - Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri indicati rispettivamente dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e dal Comune di Sinnai.

Il Collegio dei Sindaci Revisori provvede alla nomina di un presidente e provvede al controllo ed alla verifica del rendiconto consuntivo e preventivo prima della loro sottoposizione all’assemblea per la loro approvazione.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, inoltre, svolge un controllo dell’intera gestione amministrativa dell’Associazione provvedendo a riportare in apposita relazione, anche orale, gli esiti della propria attività all’assemblea.

 

 

Capo vi - I Probiviri

Art.25) - Il Collegio dei Probiviri si compone di due membri nominati rispettivamente dall’Assemblea e dal Comune di Sinnai, che, insieme al Presidente provvedono a dirimere tutte le eventuali controversie sorte tra gli associati o tra questi ultimi ed uno o più componenti gli organi sociali.

La verifica del rispetto delle norme statutarie e regolamentari, la contestazione ad uno o più soci di eventuali infrazioni spetta esclusivamente al Presidente ed ai Probiviri.

I Probiviri, anche su incarico del Presidente, possono riprendere verbalmente uno o più soci che abbiano agito o agiscano in violazione delle norme statutarie o regolamentari, invitandoli a tenere un comportamento conforme al buon nome ed alla dignità dell’Associazione ed ammonendoli circa la possibilità, nell’ipotesi in cui non desistano dalla violazione contestata, di essere sanzionati.

 

Titolo VII - Disposizioni Generali

 

Art.26) - Gli eventuali avanzi di gestione realizzati saranno impiegati per il fondo di accantonamento, che non potrà comunque superare 1/10 e per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art.27) - Le modifiche al presente Statuto o al regolamento potranno essere deliberate dall’assemblea solo se appositamente inserite nell’ordine del giorno, su richiesta di almeno un decimo dei soci o su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo.

 

Art.28) - Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’assemblea, appositamente convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole dell’unanimità dei presenti ed aventi diritto al voto in base alle norme di questo Statuto.

Insieme alla delibera di scioglimento dovranno essere designati due responsabili per la liquidazione e dovranno determinarsi i poteri loro affidati.

L’attivo netto risultante dalla liquidazione sarà affidato al Comune di Sinnai che lo devolverà ad altra associazione od ente avente scopi analoghi a quelli perseguiti dall’Associazione Musicale “Giuseppe Verdi”.

 

Al termine della lettura e dopo ampia discussione il presidente pone ai voti la proposta di modifica.  L’Assemblea approva all’unanimità.

 

Delibera

 

  • di adeguare lo statuto alla nuova legislazione in materia di associazionismo ed alla riduzione del numero dei componenti gli organi sociali
  • di allegare il nuovo statuto approvato al presente verbale
  • di incaricare il presidente alla registrazione del nuovo statuto presso l’Ufficio delle Entrate di Cagliari
     

Non essendovi altro da discutere o deliberare per esaurimento dell’argomento posto all’o.d.g., il presidente alle ore 19,45 dichiara sciolta la seduta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

 

 IL PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO

(Salvatore Belfiori)                                                                                (Marcello Serra)

 

Il presente Statuto è stato registrato  presso l’Agenzia delle Entrate di Cagliari in data 22/03/2005 al N. 1069

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatario:

 
   
   
     

© Banda Comunale "G.Verdi" Sinnai
WebMaster: Marcello Serra